Tutti i dubbi del professore Giuseppe Franca Ferrari (Bocconi) sulla costituzionalità delle nuove norme sulle concessioni autostradali introdotte nel decreto Milleproroghe
Milleproroghe incostituzionale? A manifestare i suoi dubbi e le sue perplessità sul decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale al fotofinish, il 31 dicembre 2019, è Giuseppe Franca Ferrari, Professore ordinario di Diritto costituzionale, in un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore. Andiamo per gradi.
IL MILLEPROROGHE
Partiamo dall’inizio. Il decreto Milleproroghe stabilisce in 44 articoli diverse proroghe di disposizioni legislative, come la proroga al 31 dicembre 2021 della transizione verso il mercato libero dell’energia e introduce norme relative alle assunzioni di personale da parte delle province e delle città metropolitane e nelle forze di polizia.
All’articolo 35,sono previste norme relative alla revoca delle concessioni autostradali (il governo punta a rendere meno costoso e complicato revocare le concessioni poiché sono state superare alcune norme previste nel codice degli appalti del 2016).
DUBBI E POLEMICHE
Il decreto, proprio per quello che riguarda le norme che hanno a che fare con il crollo del ponte Morandi a Genova e con le concessioni autostradali, è al centro di molte polemiche e fonte di dubbi anche all’interno della maggioranza. Tra chi sostiene che il contenuto possa essere tacciato di illegittimità costituzionale è Giuseppe Franca Ferrari, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Bocconi di Milano.
Il Dl Milleproroghe “presenta a prima vista numerosi profili di probabile illegittimità, che dovrebbero sconsigliarne l’adozione, e che comunque ne mettono a repentaglio la sorte in futuri contenziosi”.
LA TEMPISTICA
Il primo rilievo ha a che fare con la questione tempi ed è relativo all’articolo 77 della Costituzione, che vincola l’emanazione di un decreto a requisiti inderogabili di necessità ed urgenza. Requisiti la cui sussistenza, secondo il professore Ferrari, è “dubbia” poiché il decreto è stato emanato “a distanza di oltre sedici mesi dal fatto di Genova e in assenza di accertamenti giudiziari di qualsiasi concretezza in ordine alle responsabilità”.
“L’emergenza – scrive Ferrari sul Sole 24 Ore – è ormai almeno in parte auto-procurata o imputabile allo stesso concedente”.
MANCA OMOGENEITA’
Altra caratteristica oggetto di perplessità è il carattere dell’omogeneità richiesto a questo tipo di provvedimenti. Il decreto mancherebbe di omogeneità, secondo il professore, perchè la gran parte delle disposizioni in esso contenute “mira appunto a disporre di termini di varia natura ed oggetto, mentre in materia autostradale si detterebbe una disciplina apparentemente generale, come si suol dire ordinamentale, come tale inidonea alla sede del decreto di urgenza”.
Il decreto “assume l’aspetto di una legge-provvedimento, mirata su di una specifica fattispecie nota”.
LA GESTIONE DI ANAS
E ancora. A suscitare perplessità è anche la norma che introdurrebbe in sostanza “un passaggio alla gestione Anas in forma sostanzialmente espropriativa, senza riparazione integrale del danno, ed anzi senza nessun serio riequilibrio economico e senza tenere in alcuno conto il lucro cessante per gli anni residui della concessione”, spiega ancora Ferrari.
“Sia la Corte di giustizia europea che il Consiglio di Stato richiedono pacificamente che la revoca, comunque denominata, della concessione sia sempre assistita da adeguati meccanismi compensativi e di ristoro. Anche in tal caso, poi, secondo i principi generali, dettati sia dal codice civile che dal codice dei contratti pubblici, il concessionario decaduto prosegue nella gestione fino al subentro di un successore individuato mediante gara pubblica, nella specie di livello europeo, dato il prevedibile importo dei lavori e del
servizio. Le concessioni uniche, adottate negli anni, oltre tutto, fanno della prosecuzione temporanea obbligo al concessionario”, fa notare anche Ferrari.
“Quindi si verrebbe ad investire, in deroga sia ai principi generali che alle previsioni specifiche di concessione, sia pure temporaneamente, un soggetto già attualmente gestore di strade ed autostrade, e dunque qualificabile come concorrente nel settore, senza procedura di evidenza pubblica e per di più consentendogli di acquisire a condizioni di vantaggio, senza equo indennizzo, i progetti del concessionario uscente”, spiega il professore.
Con queste disposizione, in pratica, si violerebbero gli articoli 42 e 43 della Costituzione, il Primo Protocollo aggiuntivo della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ed il principio di proporzionalità, che occupa un ruolo centrale nella giurisprudenza europea.
INCIDENZA RETROATTIVA
E a questo, poi, si collega anche l’ultimo aspetto dubbio messo in luce dal docente costituzionalista, quello “dell’incidenza retroattiva di una norma che colpisce un rapporto pluriennale lontano dalla scadenza, violando i principi di affidamento e di certezza del diritto, diversamente ma unanimemente tutelati dai giudici amministrativi ed ordinari nazionali, oltre che dalle Corti di livello europeo”.