Il disegno di legge 1433 riconosce il femminicidio come reato autonomo e introduce pene più severe
Il disegno di legge 1433 introduce il delitto di femminicidio e altri provvedimenti normativi per contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne. Il provvedimento è stato proposto dai ministeri della Giustizia, Carlo Nordio, dell’Interno, Matteo Piantedosi, per la Famiglia Natalità e Pari Opportunità, Eugenia Roccella, per le Riforme istituzionali e Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberta Casellati.
Il disegno di legge è composto da 6 articoli che hanno la finalità di rafforzare la legislazione vigente in termini di riconoscimento del reato di femminicidio come fattispecie a sé stante e di rendere più severe le pene nei confronti dei responsabili di tali condotte.
Il dossier Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime dell’Ufficio studi di Camera e Senato illustra i contenuti del provvedimento affidato all’analisi della II Commissione Giustizia del Senato.
L’INTRODUZIONE DEL REATO DI FEMMINICIDIO
L’articolo 1, comma 1, lettera a), introduce all’interno del Codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio. Nel dettaglio questa norma introduce una fattispecie specifica di omicidio “volta a sanzionare con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto con atti di discriminazione o di odio verso la vittima in quanto donna, ovvero qualora il fatto di reato sia volto a reprimere l’esercizio dei diritti, delle libertà ovvero della personalità della donna”.
Il disegno di legge 1433 interviene direttamente sul Codice penale introducendo, con l’articolo 577-bis, il reato di “femminicidio” sanzionando con l’ergastolo “le condotte preordinate a cagionare la morte di una donna, realizzate attraverso atti di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, nonché la condotta omicidiaria orientata a perseguire la repressione dell’esercizio dei diritti, delle libertà o della personalità della donna”.
LA SENSIBILITÀ NORMATIVA NEI CONFRONTI DEI DELITTI DI GENERE
L’atto risponde a una più marcata sensibilità nei confronti dei reati che vedono le donne come vittime. Già nella XVIII legislatura il Parlamento ha introdotto misure volte a contrastare la violenza contro le donne perseguendo gli obiettivi di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime dei cosiddetti reati di genere. Tra queste, la legge n. 69 del 2019, nota come “Codice Rosso”, ha avuto un impatto rilevante. Essa ha:
- rafforzato le tutele processuali per le vittime di violenze sessuali e domestiche;
- introdotto nuovi reati (es. deformazione permanente del viso, diffusione illecita di immagini intime, costrizione o induzione al matrimonio);
- aumentato le pene per reati come maltrattamenti, stalking e violenza sessuale.
LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Nella legislatura in corso, sono state approvate nuove norme per rendere più efficace il contrasto alla violenza sulle donne:
- Legge n. 168 del 2023: modifica il codice penale, il codice di procedura penale, le leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e alcune leggi speciali;
- Legge n. 12 del 2023: istituisce una Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere (costituita il 26 luglio 2023);
- Legge n. 122 del 2023: obbliga il pubblico ministero ad ascoltare la persona offesa o denunciante entro tre giornidall’iscrizione della notizia di reato. Se non lo fa, il procuratore può revocare l’assegnazione del procedimento al magistrato incaricato e assumere direttamente le informazioni.
FEMMINICIDIO, LE AGGRAVANTI PER L’APPLICAZIONE DELL’ERGASTOLO
L’articolo 577-bis, comma 2 c.p. applica al reato di femminicidio le aggravanti stabilite dagli articoli 5761 e 5772 c.p., per cui il legislatore dispone l’applicazione della pena dell’ergastolo. Quindi prevede l’applicazione diretta dell’ergastolo se l’omicidio ricade nella fattispecie di femminicidio.
Il disegno di legge 1433, all’articolo 1, introduce una serie di aggravanti:
- per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., è stabilito l’aumento di pena da un terzo alla metà (lett. b));
- per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.), lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583- bis c.p.), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art- 583-quinquies c.p.), omicidio preterintenzionale
- (art. 584 c.p.), è prescritto l’aumento di pena da un terzo alla metà (lett. c)), che aggiunge il comma 4 all’articolo 585 c.p.);
- per il reato di interruzione di gravidanza non consensuale ex art. 593-bis c.p., è previsto l’aumento di pena da un terzo alla metà (lett. d));
- per il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p., è stabilito l’aumento di pena di un terzo (lett. e), che introduce il n. 5-ter.1) all’interno dell’art. 609- ter, co. 1, c.p.);
- per il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., è previsto l’aumento di pena da un terzo a due terzi (lett. f));
- per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p., è stabilito l’aumento di pena da un terzo a due terzi, (lett. g)).
PIÙ DIRITTI PER LA PERSONA OFFESA
L’articolo 2 stabilisce che la persona offesa debba essere informata se l’imputato chiede il patteggiamento, con la possibilità di presentare memorie e deduzioni. Se la richiesta viene fatta in udienza, la vittima potrà intervenire direttamente per esprimere il proprio parere.
DETENUTI E RIEDUCAZIONE
L’articolo 3 prevede che chi è condannato per femminicidio possa accedere ai benefici penitenziari solo dopo una valutazione positiva, ottenuta tramite osservazione scientifica del detenuto durata almeno un anno.
FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
L’articolo 4 prevede un potenziamento delle iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. Infine, l’articolo 5 modifica il coordinamento delle norme di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero conseguenti all’introduzione del reato di femminicidio.