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Cosa prevede la riforma della giustizia, nel segno e con “il sogno di Berlusconi”

La riforma della giustizia prevede sette modifiche di articoli della Costituzione riguardanti il Csm, l’organo di autogoverno delle toghe

Il disegno di legge costituzionale varato oggi dal Consiglio dei ministri e presentato dal sottosegretario Alfredo Mantovano e dal guardasigilli Carlo Nordio in conferenza stampa riguarda le “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Sono 5 pagine che si propongono come riforma “epocale” del sistema giudiziario. Una riforma che per un giorno riporta in alto il nome di Silvio Berlusconi, osannato da tutto lo stato maggiore di Forza Italia. “Si corona il sogno di Silvio Berlusconi, che era un sogno per i cittadini italiani e non per la persona” sono le parole del vicepremier azzurro Antonio Tajani con cui ha salutato il via libera del Cdm al provvedimento, in attesa che poi sia il Parlamento a dare l’ok definitivo.

COSA PREVEDE IL DDL DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

La questione più discussa in queste ultime settimane riguarda certamente la separazione delle carriere, tra giudici e pubblici ministeri. “L’Alta Corte – si legge nella bozza del Ddl costituzionale – è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità”.

SEPARAZIONE CARRIERE, BOZZA DDL: ALTA CORTE COMPOSTA DA 15 GIUDICI

L’Alta Corte “elegge il presidente tra i giudici nominati dal presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I giudici dell’Alta Corte “durano in carica quattro anni” e l’“incarico non può essere rinnovato”, viene specificato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte “è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un consiglio regionale o del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata”, si legge ancora nella bozza

BOZZA DDL RIFORMA GIUSTIZIA: CAMBIANO ATTRIBUZIONI ORGANI AUTOGOVERNO

Spettano “a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati”. Mentre la “giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare”. Lo prevede la bozza del Ddl costituzionale relativa alle “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” e che affronta il tema della separazione delle carriere.

BOZZA DDL: SORTEGGIO PER TOGATI E LAICI E DUE CSM

“La magistratura – si specifica sempre ne provvedimento varato dal Cdm – costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal presidente della Repubblica”.

“Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge”, si legge ancora nella bozza. “La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte, e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”.

SEPARAZIONE CARRIERE, BOZZA: ADEGUAMENTO ENTRO UN ANNO DA ENTRATA IN VIGORE

Le “leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore”. Lo prevede la Bozza del ddl costituzionale relativa alle “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” e che affronta il tema della separazione delle carriere. Fino “all’entrata in vigore delle leggi” – specifica infine l’articolo 8 del testo che contiene le disposizioni transitorie – continuano “a osservarsi le norme vigenti”.

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