Autoisolamento per chi entra in Italia, a meno che permanga (per lavoro) al massimo 72 ore. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed il Ministero della Sanità hanno promulgato un nuovo Decreto che regola gli ingressi nel nostro Paese, per contrastare la diffusione del coronavirus. Ecco il testo del Decreto.
Il Decreto sull’autoisolamento per chi rientra in Italia, firmato oggi dal Ministro De Micheli e dal Ministro della Salute Roberto Speranza, prevede l’obbligo all’isolamento fiduciario (autoisolamento) ed alla comunicazione alle autorità sanitarie del proprio ingresso, per tutti quanti arrivino in Italia, anche se asintomatici.
Fanno eccezione sono quanti arrivano in Italia per comprovate esigenze di lavoro, e si trattengono per un massimo di 72 ore, che possono essere prorogate (per specifiche e motivate esigenze) di ulteriori 48 ore. Questi ultimi dovranno produrre una autocertificazione che riporti le specifiche motivazioni di lavoro che hanno richiesto l’ingresso nel nostro Paese.
Nessuna restrizione invece per il personale viaggiante che appartiene ad imprese la cui sede legale si trova in Italia.
Autoisolamento per le numerose richieste di rientro
La misure, spiega in una nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è reso necessario a fronte delle numerose richieste di rientro da parte di cittadini italiani che in questo momento si trovano all’estero. Le nuove regole saranno in vigore fino al 25 marzo.
Il testo del Decreto sugli ingressi
Art. 1 (Entrata in Italia)
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epiemiologica da COVID-19, tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, le persone fisiche in entrata in Italia tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale sono tenute a presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestino di entrare esclusivamente per la predetta esigenza lavorativa. Con la medesima dichiarazione è assunto l’obbligo, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati, e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni della predetta autorità sanitaria, ad isolamento.
3. Le disposizioni previste nei precedenti commi non si applicano al personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposizioni previste dal primo e dal secondo comma, sono punite ai sensi dell’art. 650 c.p.
Art. 2 (Disposizioni generali)
1.Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dello stesso fino al 25 marzo 2020.