Parte oggi in Senato l’esame del disegno di legge di delega al Governo di revisione del codice civile. L’articolo di Luca Martino
Il disegno di legge che reca una delega al Governo per la revisione ed integrazione del Codice Civile con riguardo a vari istituti, dalle associazioni e fondazioni passando per i patti familiari e contratti fino a nuove forme di garanzia del credito è da oggi in discussione alla Commissione Giustizia del Senato.
Ecco di seguito, in sintesi, i punti principali previsti dal ddl in esame:
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
È previsto un intervento volto ad integrare la disciplina codicistica relativa alle associazioni e fondazioni, ad esclusione delle fondazioni di origine bancaria.
Si tratta di un intervento, come precisa la relazione, la cui necessità consegue alla parziale attuazione della delega contenuta nella legge n. 106 del 2016 ed in particolare alla mancata attuazione della delega contenuta nell’articolo 1, comma 2, lett. a) della suddetta legge “per la revisione della disciplina del titolo II del libro I del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute”.
L’intervento riformatore deve riguardare in particolare le procedure per il riconoscimento, in quanto il vigente sistema di iscrizione nel registro delle persone giuridiche “oltre a creare potenziali situazioni di conflitto con il Registro unico nazionale del Terzo settore – ha mostrato i suoi limiti consistenti nella diversità di applicazione da parte delle prefetture e degli uffici regionali competenti e nella lunghezza dei tempi del riconoscimento, che rendono opportuna una semplificazione normativa del procedimento”.
L’intervento riguarda anche i limiti allo svolgimento di attività lucrative e le procedure di liquidazione degli enti. Tali procedure risentono di una disciplina che continua ad essere dettata dagli articoli da 11 a 21 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, per molti versi sovrabbondanti, non coerenti con l’evoluzione dell’ordinamento e forieri di incertezze giurisprudenziali, come fatto palese da numerosi precedenti in tema di differenze di disciplina applicabile, rispettivamente, alle associazioni riconosciute e a quelle non riconosciute.
PATTI FAMILIARI
Lo scopo è consentire la stipulazione di “patti familiari” sia in caso di matrimonio che di unione civile per regolare, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali delle parti, anche in previsione dell’eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per l’indirizzo della vita familiare e l’educazione dei figli.
SUCCESSIONI
Riguardo alle successioni la legittima diviene quota del valore del patrimonio ereditario al tempo dell’apertura della successione, garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o, in mancanza di immobili, da privilegio generale sui mobili costituenti l’asse ereditario.
Si potranno stipulare patti successori anche per permettere la rinunzia irrevocabile di successibili alla successione generale o in particolari beni, restando inderogabile la quota di riserva prevista dagli articoli 536 e seguenti del codice civile.
Si prevede l’introduzione di misure di semplificazione ereditaria in conformità con il certificato successorio europeo.
CONTRATTI
La parte che, nel corso delle trattative per la conclusione del contratto, abbia informazioni determinanti per il consenso è inderogabilmente tenuta a comunicarla all’altra parte quando questa la ignori e abbia fatto necessario affidamento sulla lealtà della controparte; sono escluse le informazioni concernenti il valore dell’oggetto del contratto.
La delega disciplina dei casi in cui pratiche negoziali ingannevoli, aggressive, o comunque scorrette, ovvero circostanze quali la distanza tra le parti, la sorpresa, la situazione di dipendenza di una parte rispetto all’altra determinano l’invalidità del contratto concluso.
Saranno sanzionati con la nullità nell’esclusivo vantaggio del titolare dei diritti fondamentali della persona umana, clausole o accordi che risultino in contrasto con tali diritti.
È prevista la rinegoziazione secondo buona fede in casi di eccessiva onerosità sopravvenuta per casi eccezionali ovvero, in caso di mancato accordo, adeguamento giudiziale.
disciplina di nuovi schemi contrattuali in relazione alla pratica sociale.
RESPONSABILITÀ PREVISTE CON LA REVISIONE DEL CODICE CIVILE
Il legislatore delegato si prefigge di coordinare “più razionalmente e compiutamente” le ipotesi di concorso, cumulo o sovrapposizione di forme di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale e di estendere le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale nella responsabilità extracontrattuale e contrattuale, disancorandola dalla necessità di una rigida tipizzazione legislativa e introducendo criteri alternativi di selezione direttamente correlati al rango costituzionale degli interessi lesi.
Obiettivo dei principi e criteri direttivi dettati dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del disegno di legge delega – precisa la relazione – “è, prima ancora della quantificazione del risarcimento, l’introduzione di criteri di «selezione» delle ipotesi di risarcibilità dei danni non patrimoniali che siano « direttamente correlati al rango costituzionale degli interessi lesi », per tale via assicurandone un’individuazione normativa”. E’ demandato al legislatore delegato il compito di dettare i criteri per l’identificazione delle situazioni soggettive corrispondenti a quelle protette a livello costituzionale, senza direttamente incidere sui criteri e sull’entità della liquidazione dei danni risarcibili. Si vuole in tal modo perseguire “il duplice obiettivo di evitare duplicazioni risarcitorie e di prevenire la risarcibilità di pregiudizi cosiddetti bagatellari, pur conservando l’integralità del ristoro della sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione e garantendo la funzione di deterrenza interna al sistema di responsabilità civile”.
NUOVE FORME DI GARANZIA GARANZIE DEL CREDITO E TRUST
La delega si prefigge di disciplinare nuove forme di garanzia del credito, anche in considerazione delle prassi contrattuali consolidatesi nell’uso bancario e finanziario.
Sul punto la relazione precisa che “indice di siffatta diffusione si ha, oltre che nei relativi protocolli operativi, nelle numerose pronunce giurisprudenziali in tema di garanzie atipiche … La prassi tende a colmare le lacune e le inadeguatezze che il sistema tradizionale mostra sia in ragione dell’attuale situazione economica interna sia in ragione dell’internazionalità degli scambi, che hanno comportato una profonda trasformazione del contesto socio-economico rispetto a quello nel quale si è tradizionalmente collocato il sistema codicistico, connotato dalla garanzia generica dell’articolo 2740 del codice civile e dal divieto di patto commissorio dell’articolo 2744 del codice civile”.
Altro scopo della delega è quello di disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento del trust e degli altri contratti di affidamento fiduciario, garantendo una adeguata tutela dei beneficiari.
Come precisa la relazione illustrativa “tale principio risponde all’esigenza di introdurre una disciplina interna sulla costituzione e sul funzionamento del trust, che vada oltre le isolate disposizioni di legge attualmente vigenti in materia fiscale, consentendo di superare sia i residui dubbi di ammissibilità dell’istituto che quelli concernenti i suoi rapporti con l’articolo 2645-ter del codice civile. La previsione del disegno di legge risponde altresì all’esigenza di introdurre una disciplina sistematica – presente in altri ordinamenti europei, che conoscono il contratto di fiducia – della fiducia e delle sue applicazioni contrattuali, che garantisca in primo luogo un’adeguata tutela dei beneficiari.