Legge di delegazione europea: l’adeguamento delle normative italiane all’ordinamento dell’Unione europea
Il dossier dedicato alla Legge di delegazione europea in esame si compone di una serie di schede di lettura riferite ai singoli articoli del disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024” (A.C. 2280) nonché una descrizione delle direttive elencate nell’Allegato A. Le schede di lettura sono suddivise in tre Capi principali, ciascuno dedicato a specifiche deleghe al Governo per il recepimento e l’attuazione degli atti normativi dell’Unione Europea.
A seguito delle modifiche apportate presso il Senato della Repubblica, il disegno di legge di delegazione europea 2024 consta di 29 articoli, divisi in 3 Capi:
1) principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 20 direttive,
2) norme per l’adeguamento della normativa nazionale a 21 regolamenti;
3) disposizioni per l’istituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 3).
Il Capo I riguarda le disposizioni generali per il recepimento e l’attuazione degli atti UE (art. 1) e stabilisce i criteri sanzionatori delle loro eventuali violazioni (art.2). Inoltre, prevede l’istituzione di un tavolo tecnico per l’analisi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa C-590/20 (art.3).
Il Capo II è dedicato alle deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee relative a vari settori chiave, tra cui i contratti di credito ai consumatori (art. 4), la violazione delle misure restrittive dell’UE (art.5), la tutela penale dell’ambiente (art. 9), le emissioni industriali (art. 10) e il miglioramento delle condizioni di lavoro con le piattaforme digitali (art.11).
Il Capo III si concentra, invece, sulle deleghe al Governo per l’attuazione di regolamenti europei, che riguardano temi di rilevanza economica e ambientale, come il ripristino della natura (art. 18), il regolamento sugli ordini di produzione e conservazione delle prove elettroniche (art. 19) e la regolamentazione delle obbligazioni verdi europee (art.21).