Per il Garante non ci sono i requisiti per lo sciopero generale. La Lega sorride. Ma quali sono le regole da rispettare sugli scioperi?
L’“esclusione di numerosi settori”: è questo il grimaldello con cui il garante per l’attuazione della legge sugli scioperi ha sostanzialmente bocciato lo sciopero generale indetto per venerdì 17 novembre da Cgil e Uil. Una doccia fredda per le confederazioni sindacali arrivata all’esito dell’audizione odierna.
COSA HA DECISO IL GARANTE SULLO SCIOPERO GENERALE
“La Commissione di garanzia – si legge nella nota – ha ritenuto di confermare il contenuto del provvedimento adottato in data 8 novembre, ai sensi dell’articolo 13, lett. d) della legge n. 146/90. Lo sciopero, così come proclamato dalle Confederazioni sindacali (con esclusione di numerosi settori) non può essere considerato, come da consolidato orientamento della Commissione, quale sciopero generale, ai fini dell’applicazione della disciplina che consente delle deroghe alle normative di settore sui servizi pubblici (delibera n. 03/134)”.
Nella sostanza l’autorità garante ha allertato che, essendo molte categorie escluse dall’astensione del 17 novembre, non scattano le modalità e le regole dello sciopero generale (che consentirebbe uno stop diffuso di tutte le attività). Dunque deve essere osservato il codice di autoregolamentazione che prevede una serie di salvaguardia per gli utenti, specialmente nel settore dei trasporti.
A questo punto sarà interessante capire cosa c’è scritto nella delibera e quindi quali motivazioni hanno spinto nello specifico la Commissione di garanzia. La quale, in un altro passaggio della nota odierna tiene a precisare che “con la decisione assunta non intende in alcun modo mettere in discussione l’esercizio del diritto di sciopero, ma continuare ad assicurare l’osservanza delle regole che ne garantiscono il contemperamento con i diritti costituzionali della persona”.
LE OBIEZIONI DI CGIL E UIL, CHE SNOBBA IL GARANTE
Le confederazioni sindacali sostengono che la proclamazione è legittima, “se si rispettano i servizi minimi e le fasce di garanzia”. Quello proclamato, affermano, “non è uno sciopero intersettoriale come vorrebbe far passare l’autorità garante degli scioperi” annunciando l’intenzione di andare avanti con questa protesta, una sorta di disobbedienza, non ottemperando alle limitazioni richieste.
LA LEGA DI SALVINI: “LO SCIOPERO NON POTRA’ ESSERE DI 24 ORE”
“Bocciata la pretesa del leader della Cgil di trascorrere un weekend lungo il prossimo 17 novembre sulla pelle di milioni di italiani. La mobilitazione – ha affermato il partito guidato dal vicepremier Matteo Salvini – non potrà essere di 24 ore: i troppi anni a servizio del Pd al governo nazionale hanno arrugginito la Cgil che evidentemente ha dimenticato l’abc”.
I PRECEDENTI DELLE ULTIME SETTIMANE
I sindacati non ci stanno e passano all’attacco, ricordando anche i precedenti: “Lo stesso ministro Salvini, da settembre ad oggi – ricordano – ha consentito ben tre scioperi di 24 ore nei trasporti e nel corso dell’anno sette scioperi generali, proclamati da sigle non confederali e quindi di limitata rappresentanza generale nel mondo del lavoro, tutti di 24 ore e regolarmente effettuati”.
Lo stesso ex ministro al Lavoro Andrea Orlando, Pd, su X ha ribadito lo stesso concetto: “Per gli scioperi dei sindacati autonomi negli ultimi mesi il garante non ha avuto obiezioni. Per lo sciopero di Cgil e Uil sì. Sarà interessante leggere la delibera e capire il perché”.
Per gli scioperi dei sindacati autonomi negli ultimi mesi il garante non ha avuto obiezioni.
Per lo sciopero di Cgil e Uil sì.
Sarà interessante leggere la delibera e capire il perché.— Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) November 13, 2023
QUALI SONO LE REGOLE DA RISPETTARE SUGLI SCIOPERI
Come scrive il Corriere della Sera “l’intera questione è regolata da un accordo sottoscritto nel febbraio del 2018 tra le parti. Un accordo che aggiorna regole ferme dagli anni ‘90 e che si traduce in un codice di autoregolamentazione. Il diritto di sciopero è garantito d’altra parte dall’articolo 40 della Costituzione. Se viene proclamato uno «sciopero generale» non ci sono limiti all’astensione dal lavoro. Se invece lo sciopero è settoriale, scattano alcun e regole di autolimitazione. Ma è esattamente attorno a questo dilemma che ruota la polemica e sul quale è intervenuto il parere del Garante”.
I giorni off limits – Prima «linea rossa» che lavoratori dei trasporti pubblici e di altri settori (ad esempio l’igiene urbana) non possono valicare è rappresentata dai cosiddetti «periodi di franchigia»: le agitazioni non possono scattare in determinati periodi dell’anno come le feste natalizie o pasquali, i periodi delle ferie estive oppure in corrispondenza con consultazioni elettorali.
Obbligo di preavviso – Seconda regola da rispettare: gli scioperi nei servizi pubblici essenziali devono essere indetti con un anticipo di almeno 10 giorni. La comunicazione va inviata alle aziende interessate ma soprattutto devono essere tempestivamente informati gli utenti, specificando quali sono i treni, i voli o le fasce orarie «a rischio».
Le ore giornaliere – L’accordo prevede poi un limite di ore (ed è questo uno dei punti su cui sindacati e commissione di garanzia sono entrati in contrasto): le ore di sciopero giornaliero non possono essere più di quattro, aumentabili a una giornata intera se per la stessa vertenza viene indetta una seconda giornata di astensione. Inoltre le giornate di protesta non devono essere troppo ravvicinate, proprio per attenuare i disagi ai consumatori.
Fasce di garanzia – Ulteriore obbligo: devono essere comunque rispettate delle fasce di garanzia nei trasporti pubblici: il servizio non può interrompersi nelle ore di punta e devono essere previsti due momenti della giornata (ciascuno di tre ore) in cui i mezzi pubblici viaggiano regolarmente.
CHI E’ IL GARANTE SUGLI SCIOPERI E COSA FA LA COMMISSIONE
Il presidente della commissione di garanzia sugli scioperi è da giugno di quest’anno la professoressa Paola Bellocchi, ordinario di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Teramo.
Gli altri commissari sono Federico Ghera, Peppino Mariano, Paolo Reboani, Luca Tozzi.
La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è una Autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, con il compito di garantire l’equo contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti costituzionali della persona, annoverati dall’articolo 1, comma 1, della legge citata.
La Commissione è composta da cinque membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica.