Skip to content

crisi governo italia 23 riforma cartabia legge sulle lobby

Legge sulle lobby, primo sì di Montecitorio. Cosa prevede il testo

La Camera ha approvato in prima lettura l’attesa legge sulle lobby e ora si attende il passaggio in Senato. Brunetta: “Norma ‘europea’, capace di colmare un vuoto normativo più volte segnalato in questi anni”, Crippa: “Enorme passo avanti per il nostro Paese”. Ma i protagonisti del settore auspicano modifiche nell’Aula di Palazzo Madama e parlano di compromesso al ribasso

Il 97esimo disegno di legge potrebbe essere quello buono, dopo 96 testi che, dal 1976 a oggi, si sono succeduti senza riuscire a vedere mai la luce. Nella giornata di ieri alla Camera è stata approvata la proposta di legge (qui il testo) che disciplina l’attività di lobbying. Come già avevamo sottolineato nei mesi scorsi, la principale novità è l’obbligo di iscrizione a un registro nazionale per la trasparenza dell’attività di relazione per la rappresentanza di interessi da parte di coloro che intendono svolgere tale attività nei confronti dei decisori pubblici. Il testo passa al Senato.

Leggi anche: Dl sulle Lobby, Bistoncini: “Rischia di essere occasione sprecata”

LE NOVITA’ DELLA LEGGE SULLE LOBBY

Ecco i principali contenuti della proposta di legge sulle lobby:

  • l’obbligo di iscrizione a un istituendo registro nazionale per la trasparenza dell’attività di relazione per la rappresentanza di interessi per coloro che intendono svolgere tale attività presso i decisori pubblici;
  • la trasparenza dell’agenda degli incontri dei rappresentanti di interessi;
  • il codice deontologico;
  • un comitato di sorveglianza ad hoc presso l’Antitrust e un apparato sanzionatorio in caso di violazioni.

Sul piano applicativo, tra i decisori pubblici rientrano i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni in questi comuni; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i membri delle autorità indipendenti compresa la Banca d’Italia, i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici e i responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi di tutte le istituzioni fin qui citate. Sono escluse dal campo di applicazione della legge le attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Per quanto attiene direttamente alla Pubblica amministrazione, non possono iscriversi al registro:

  • i decisori pubblici, durante il loro mandato e per un anno dalla sua cessazione se svolgono incarichi di Governo nazionale e regionale, e per la sola durata del loro mandato in tutti gli altri casi;
  • i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di durata dell’incarico;
  • i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il periodo di durata dell’incarico;
  • i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata del loro incarico;
  • coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l’amministrazione della giustizia;
  • coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;
  • coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti pubblici economici, società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o enti privati di cui all’articolo 2-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per la durata dell’incarico.

BRUNETTA: LEGGE ‘EUROPEA’

“Bene l’approvazione alla Camera della proposta di legge che disciplina l’attività di lobbying. È il primo passo per regolamentare anche in Italia la rappresentanza di interessi, nel nome della trasparenza e della partecipazione ai processi decisionali. In questo senso, è una legge ‘europea’, capace di colmare un vuoto normativo più volte segnalato in questi anni da diverse istituzioni”. Così Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, commenta il via libera della Camera, in prima lettura, alla proposta di legge sulle lobby.

“Il testo approvato dall’Aula di Montecitorio – continua il ministro – è il frutto di un’ottima mediazione tra posizioni inizialmente anche molto distanti e del lavoro di sintesi e di ascolto di tutte le istanze svolto dal Governo. La principale novità è l’obbligo di iscrizione a un registro nazionale per la trasparenza dell’attività di relazione per la rappresentanza di interessi da parte di coloro che intendono svolgere questa attività nei confronti dei decisori pubblici. Un obbligo che dà seguito all’accordo interistituzionale siglato lo scorso 20 maggio tra Consiglio dell’Unione europea, Commissione e Parlamento europeo”.

Entusiastico anche il commento del capogruppo pentastellato Davide Crippa che parla in merito di un “enorme passo avanti per il nostro Paese”.

LE MIGLIORIE DA APPORTARE IN SENATO

Non la pensano allo stesso modo i principali attori del settore, che sottolineano anzitutto che il Senato dovrà intervenire per risolvere alcuni dei compromessi al ribasso nati nell’iter in Commissione, a iniziare dall’esclusione dal registro di Confindustria (e di tutte le sue organizzazioni settoriali) e delle sigle sindacali (Cgil, Cisl e Uil) che perciò saranno libere di incontrarsi coi decisori senza alcun obbligo di rendicontare l’attività di rappresentanza di interessi svolta.

Ha suscitato polemiche anche la regolamentazione delle cosiddette porte girevoli (revolving doors), ovvero il periodo di raffreddamento fra politica e affari: il testo votato alla Camera prevede un solo anno, contro i tre inizialmente contemplati. Viene inoltre fatto notare, soprattutto con riferimento all’attuazione ormai imminente del PNRR, che la definizione di decisore pubblico è fin troppo ristretta ed esclude dagli obblighi di trasparenza molte delle figure apicali e degli alti dirigenti con potere di firma. Si rischia insomma di non avere la trasparenza promessa proprio nel momento in cui spenderemo il ‘tesoretto’ di portata storica che l’Ue ha messo a disposizione dell’Italia per la ricostruzione post pandemica.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Torna su